Cos'è associ@zionifvg
Come aderire

@ Form richiesta informazioni

Area riservata alle associazioni


Principali tipologie del Terzo settore

Le associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute costituiscono una importante realtà nell'area del Terzo Settore. Si tratta di organismi di diritto privato, senza scopo di lucro, che nascono dalla volontà degli associati uniti da scopi comuni (vedi artt. 36 - 41 c.c.).
Operano nei campi più svariati, di tipo culturale, sportivo, ambientale, sociale, e così via.

Le organizzazioni di volontariato

Le organizzazioni di volontariato sono rappresentate da organismi liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Tali organizzazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. In particolare, per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

La Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge quadro sul volontariato detta i principi fondamentali relativi agli organismi appartenenti a questa tipologia.

Al livello giuridico tali organizzazioni possono assumere la forma che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Da notare che, dal punto di vista occupazionale, tali organismi possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Per l'accesso ai contributi pubblici e alle agevolazioni fiscali, nonché per la stipula di convenzioni, le organizzazioni di volontariato debbono iscriversi agli appositi registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome.


Le cooperative sociali

Particolare rilevanza rivestono le cooperative sociali (L. 381/91) che, oltre a seguire tutte le regole delle organizzazioni cooperative, si distinguono in due tipologie:

a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lettera a, L. 381/91);

b) quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lettera b).


Le organizzazioni non governative

Le organizzazioni non governative - ONG - che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, sono definite nell'ambito della L. 49/87, che le riconosce con decreto del Ministro degli affari esteri (art. 28).

Sono organizzazioni che operano nella cooperazione internazionale e vengono classificate essenzialmente per le seguenti attività:

  • realizzazione diretta nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) di interventi finalizzati alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, alla promozione dello sviluppo, alla promozione della donna e dell'infanzia.

  • assistenza tecnica, gestionale e finanziaria ai progetti realizzati nei PVS, mediante invio di fondi, personale e attrezzature.

  • formazione professionale di cittadini dei PVS nei loro Paesi e formazione del personale locale impegnato nei progetti e nelle attività di cooperazione.

  • interventi di Educazione allo Sviluppo.

Le associazioni riconosciute e le fondazioni

Le fondazioni, in base alla definizione coniata dall'European Foundation Centre di Bruxelles, sono enti privati senza finalità di lucro, con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente - in Italia, necessariamente - da un patrimonio.
Questo ente, dotato di una propria organizzazione e di propri organi di governo, usa le proprie risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi, sociali o altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone ed enti (fondazione di erogazione), sia organizzando e gestendo direttamente i suoi programmi (fondazione operativa).
La fondazione è quindi un ente dotato di reddito, cioè è l'unione di organizzazione e finanza, lavoro e capitale, un ente autonomo al livello amministrativo, finanziario e giuridico.


come aderire | area riservata alle associazioni | Home |

Il sito www.associazionifvg.it è ottimizzato per Microsoft Internet Explorer 5.x e per una risoluzione del monitor di 800x600 pixels e superiori.
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli - Venezia Giulia Soc. Coop. a r.l. - P.IVA 00367910304 - Nota legale
Web Design e Applicativi Web: Federazione Bcc FVG